Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato  e
 difeso  dall'Avvocatura  generale  dello Stato presso i cui uffici in
 Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato, contro il  Presidente
 della   Giunta   della   regione   Marche,   per   la   dichiarazione
 d'illegittimita' costituzionale dell'articolo  unico  della  delibera
 legislativa  riapprovata  dal Consiglio regionale nella seduta del 24
 gennaio 1995 e recante "Inquadramento del personale degli IACP  delle
 Marche",  in  relazione  agli  artt. 117 della Costituzione; 2, primo
 comma, lettera r) della legge 23  ottobre  1992,  n.  421;  1,  terzo
 comma, 30, 31 e 32 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e 22 della legge
 23 dicembre 1994, n. 724.
    1.  -  Il  13 dicembre 1994 il Consiglio regionale delle Marche ha
 approvato un disegno di legge (di un unico articolo) il quale prevede
 che  i  posti  di  organico   rimasti   vacanti   a   seguito   della
 ristrutturazione  degli  IACP, effettuata a sensi dell'art. 66 l.r. 4
 novembre 1988, n. 42, vengano coperti - in via transitoria e in  sede
 di  prima  applicazione  -  attraverso  una  selezione  riservata  al
 personale dipendente, in possesso dell'occorrente titolo di studio ed
 in atto inquadrato in una delle  qualifiche  dalla  prima  all'ottava
 (commi primo e secondo).
    La   norma   (al  terzo  comma)  prevede,  altresi',  che  fino  a
 concorrenza della meta' delle vacanze del relativo organico, i  posti
 di  dirigente  vengano  attribuiti  -  sempre  in  via  transitoria -
 attraverso un concorso per titoli e colloquio riservato ai dipendenti
 laureati provenienti dalla ottava qualifica  (carriera  direttiva)  e
 che   in   questa  abbiano  maturato  una  anzianita'  di  nove  anni
 d'effettivo servizio.
    La riferita delibera legislativa  ha  formato  oggetto  di  rinvio
 governativo  (giusta  telegramma del 5 gennaio 1995) siccome ritenuta
 in contrasto, oltre che - in generale - col principio di cui all'art.
 97, terzo comma, della Costituzione, con le linee fondamentali  ed  i
 principi  fissati  (agli effetti dell'art. 117 della Costituzione) in
 materia di razionalizzazione ed organizzazione amministrativa  e  del
 pubblico impiego dagli artt. 2 (lett. r) della legge n. 421/1992, 30,
 31  e  32 del d.lgs. n. 29/1993 e 22 della legge n. 724/1994, i quali
 consentono la copertura delle vacanze d'organico solo ad esito  d'una
 verifica  dei  carichi  di  lavoro,  della  eventuale (e conseguente)
 riduzione di uffici di personale e previa, in ogni  caso,  attuazione
 dei processi di mobilita' tra regioni ed enti subregionali.
    In data 28 gennaio 1995 e', peraltro, pervenuta al commissario del
 Governo  comunicazione  dell'avvenuta  riapprovazione,  nella  seduta
 consiliare del 24 gennaio, dell'identico testo normativo,  che  viene
 percio'  impugnato  per  illegittimita'  dal deducente Presidente del
 Consiglio dei Ministri in conformita' della  delibera  in  tal  senso
 adottata,  il  7  febbraio  1995, a sensi dell'art. 31 della legge 11
 marzo 1953, n. 87.
    2.  -  In  attuazione  dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.
 421, il d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, ha dettato, com'e'  noto,  una
 serie  di disposizioni espressamente destinate (come da art. 1, terzo
 comma) a costituire "principi fondamentali  ai  sensi  dell'art.  117
 della  Costituzione".  Rilevano  in particolare, ai fini del presente
 giudizio, le norme degli artt. 30, 31 e 32 che,  anche  al  fine  del
 contenimento  della  spesa  complessiva  per il personale dipendente,
 hanno imposto alle Amministrazioni pubbliche di ridefinire  l'assetto
 degli  uffici  e  delle  piante organiche e di curare, in ispecie, la
 "ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la  coordinata
 attuazione dei processi di mobilita' e di reclutamento del personale"
 (comma primo, art. 30, ult. cit.).
    Come  mezzo  al  fine,  l'art.  31  del  d.lgs.  ha  vietato nuove
 assunzioni presso  le  Amministrazioni  pubbliche,  con  disposizione
 recentemente  ripresa dall'art. 22 (v., in particolare, i commi sesto
 e settimo) della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
    3. - Senza che - in contrario - possa assumersi ad  "esimente"  il
 carattere  solo  transitorio  e  di prima attuazione conferitole (dal
 momento che la necessita' della previa verifica dei carichi di lavoro
 e della conseguente definizione delle dotazioni organiche, come  pure
 il rispetto del principio della mobilita' risultano - come s'e' detto
 - inderogabilmente ribaditi nella legge sulla razionalizzazione della
 finanza  pubblica  n.  724  del  1994),  e'  di tutta evidenza che la
 normativa regionale denunciata - proponendosi di coprire  le  vacanze
 nei  ruoli  IACP  mediante  procedure  (semplificate) di accesso alle
 varie  qualifiche  funzionali  senza  la  previa  definizione   delle
 oggettive  e  reali  esigenze  di  risorse  umane  nell'ambito  d'una
 razionale  riorganizzazione  delle  strutture  pubbliche   e   senza,
 altresi',  dar corso alle prescritte misure di mobilita' - si pone in
 contrasto col principio di  coordinata  attuazione  dei  processi  di
 mobilita' e di reclutamento del personale (di cui al gia' citato art.
 30, primo comma, del d.lgs. n. 29/1993).
    In effetti, cosi' come prefigurata dalla legge regionale in esame,
 la  "copertura"  dei  posti  negli  organici  IACP  non  si  dimostra
 rispondente agli obbiettivi ed ai  mezzi  (pur  essi  vincolantemente
 imposti  dal  legislatore  statale)  di riassetto organizzativo degli
 apparati e del personale delle P.A., apparendo - piuttosto - ispirata
 da favor per i  dipendenti  in  servizio  cui  viene  consentito  (in
 sostanza,  attraverso un agevolato "slittamento" l'accesso definitivo
 a superiori qualifiche funzionali (con conseguente apertura di  nuove
 vacanze  d'organico  nelle  qualifiche  di provenienza ed altrettanto
 ovvio "sbilanciamento in alto" della dotazione di  personale,  a  sua
 volta  prodromico  di  nuovi  reclutamenti  o  - nella migliore delle
 ipotesi - di una mobilita' di tipo residuale, di per se' diversa, sia
 per tempi di attuazione che  per  fini,  da  quella  delineata  dalle
 succitate norme statali di principio).
    Si perpetua per tal modo, in forme appena mascherate, quel sistema
 di  reinquadramenti  del  personale  degli enti pubblici che, invalso
 fino a pochi anni or sono, s'e' reso incompatibile con le linee della
 riforma del 1993 la  quale  s'e'  prefissa  un  ottimale  impiego  di
 risorse  umane  ed  un conseguente contenimento della spesa pubblica,
 imponendo una ben precisa scansione temporale ed un  gradato  ricorso
 ai  diversi  strumenti  di  soddisfacimento  delle effettive esigenze
 d'organico nel settore del pubblico impiego.